Statuto BMW Auto Club Italia
Art.1
Denominazione, sede, durata
1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore - CTS"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è redatto il presente statuto dell'Associazione non riconosciuta denominata "BMW Auto Club Italia", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede in Milano. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa può operare in tutto il territorio nazionale ed in ambito internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà "BMW Clubs Italia ETS".

Art. 2

Scopo, finalità e attività
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
  • promuovere l'associazionismo dei proprietari di veicoli BMW in Italia, conformemente alle regole e alle linee guida indicate da BMW Clubs International Council, BMW Clubs Europa e BMW Group Classic (BMW Club & Community Management).
  • rappresentare l'Italia nel BMW Clubs Europa ('International Umbrella Club') essendo ufficialmente il Club BMW nazionale 'a ombrello' ('National Umbrella Club'), conformemente alle regole e alle linee guida indicate da BMW Clubs International Council e BMW Group Classic (BMW Club & Community Management)
  • incentivare e favorire le associazioni senza fini di lucro dei possessori di qualsiasi veicolo BMW che, aderendo ai termini del presente Statuto, entrano a far parte del sistema di Club a 'ombrello' ed ottengono lo status di BMW Club (TM) ufficiale;
  • rispettare ed incentivare il rispetto, da parte di tutto l'associazionismo BMW in Italia, di regole, linee guida, norme e corporate identity stabilite da BMW Group a tutela dei propri marchi;
  • valorizzare e migliorare l'esperienza derivante dal possesso e dall'utilizzo di una vettura BMW
  • fornire informazioni, supporto e servizi dedicati ai possessori di veicoli BMW
  • organizzare attività che promuovono lo spirito di gruppo e il senso di appartenenza al mondo BMW
  • tutelare gli interessi sportivi e collezionistici dei propri associati
  • perseguire le finalità di interesse generale svolgendo attività di promozione e divulgazione della cultura e dell'attività automobilistica, diffondendo l'educazione e il senso del rispetto delle regole della sicurezza stradale;
  • tutelare il patrimonio culturale rappresentato dalla storia e dai prodotti BMW;
  • fungere da Club di riferimento e Registro BMW per l'automobilismo storico BMW in Italia;
  • perseguire le finalità di interesse generale della motorizzazione storica BMW, attraverso l'appartenenza ad ASI - Automotoclub Storico Italiano (Ente morale di diritto privato istituito con Decreto del Presidente della repubblica n.977/1980) di cui è federato come unico Club di marca BMW;
  • fornire ai propri associati il supporto e la consulenza per ottenere da ASI le certificazioni di interesse storico e collezionistico per i propri veicoli BMW:
  • Certificato di Rilevanza Storica (CRS) e Attestato di Storicità (ADS)
  • Certificato di Identità ('Tara Oro')
  • Carta di Identità FIVA (ai sensi degli art. 3 - Classifications Technique des vehicules - e art. 6 - Carte d'ldentite FIVA - del Codice Tecnico Internazionale FIVA
  • qualsiasi altra certificazione fornita pro tempore da ASI e da altri Enti, ai sensi della legislazione vigente, per le vetture BMW di interesse storico e collezionistico;
  • promuovere e partecipare a manifestazioni nazionali e internazionali atte a favorire attività automobilistiche e culturali per i possessori di veicoli BMW, e migliorare le capacità e il piacere di guida dei conducenti attraverso la partecipazione a training e corsi specifici;
  • mantenere, nel rispetto della propria indipendenza, relazioni amichevoli con BMW Group e le proprie filiali, importatori e concessionari, a reciproco vantaggio di tutti gli interessati;
  • perseguire, attraverso partnership con enti, associazioni e soggetti pubblici e privati vantaggi e benefit per i propri associati.
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Qualora l'Associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale è compito del Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto finanziario di cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 3

Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione (o consiglio direttivo) una richiesta, scritta oppure on line, che dovrà contenere:
  • -l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • -la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
L'organo di amministrazione delibera sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura dell'organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
L'organo di amministrazione deve motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 4

Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
  • eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
  • concorrere all'elaborazione del programma di attività;
  • consultare i libri associativi e prendere visione di bilanci e rendiconti economici secondo le modalità previste dal consiglio direttivo;
  • usufruire dei benefici, di sconti e campagne riservati ai soci da parte di BMW Group e le proprie filiali e tutte le organizzazioni e le aziende ufficialmente convenzionate;
  • ricevere la tessera sociale;
Gli associati hanno l'obbligo di:
  • rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
  • versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea o dal consiglio direttivo;
La responsabilità dei soci è limitata al pagamento delle quote sociali su base annua, restando esclusa ogni altra responsabilità personale o solidale se non direttamente o volontariamente sottoscritta.
In caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei trenta giorni dalla relativa comunicazione.
Il socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione al Club, assume l'obbligo di osservare le norme dello Statuto, dei regolamenti e le deliberazioni degli Organi sociali di volta in volta emanati dal Consiglio Direttivo ed immediatamente vincolanti per tutti gli associati, e si impegna altresì a sottoscrivere tutta la documentazione a tutela della privacy come da normativa europea in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), nonché la cessione dei diritti relativi a immagini fotografiche, video in formato anche 3D e/o opere dell'ingegno effettuate dal socio durante raduni, manifestazione e attività riferibili alla vita associativa.
Il socio che intende dimettersi è obbligato a darne comunicazione con lettera raccomandata o PEC. Qualora il socio all'atto delle dimissioni non esegua il pagamento delle quote sociali ancora dovute, è dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo con le sanzioni previste dei regolamenti e le deliberazioni degli Organi sociali di volta in volta emanati dal Consiglio Direttivo, prima tra le quali la perdita del diritto di votare in Assemblea.
Il BMW Auto Club Italia declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possono accadere ai soci di tutte le
categorie od a qualunque persona, che venga a trovarsi nella sede sociale e nelle sue pertinenze o che faccia uso di materiali, mezzi o attrezzature sociali, rilasciando del pari il socio ogni più ampia manleva e scarico di responsabilità nei confronti di BMW Auto Club Italia.

Art. 5

Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di Amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte del BMW Auto Club Italia, perde ogni diritto inerente alla qualifica di socio. I soci dimissionari o espulsi non potranno richiedere o pretendere nulla in termini di rimborso totale o parziale della quota sociale versata e di qualsiasi disponibilità finanziaria o del patrimonio associativo, cosi come non potranno prendere parte a nessuna riunione assembleare, neppure quelle relative all'anno corrente alla data delle dimissioni e/o dell'espulsione. Il socio dimissionario o radiato per morosità, potrà essere eventualmente riammesso con la consueta procedura stabilita all'art.3.

Art.6

Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
  • l'Assemblea dei Soci;
  • l'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS;
  • l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del CTS.
L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7
Assemblea
All'Assemblea sonno ammessi con diritto di voto tutti gli iscritti nel libro degli associati al 28 febbraio antecedente e in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche annotata in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 5 associati.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata via email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo email risultante dal libro degli associati. L'Assemblea può svolgersi in modalità telematica in audio/video conferenza: in tal caso verranno fornite ai partecipanti indicazioni tecniche sulla piattaforma utilizzata.
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario di cassa. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  • su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  • su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (quinto) degli associati.
Nei tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Art. 8
Assemblea: competenze inderogabili e quorum
L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  • eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
  • determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  • deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
  • approvare e modificare l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  • approvare il bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa, qualora ne ricorrano i requisiti previsti dall'art.13 del CTS) predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • nominare e revocare l'organo di controllo, se previsto (obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS;
  • nominare e revocare l'Organo di Revisione, se previsto (nomina obbligatoria al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del CTS);
  • decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
  • deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione, la devoluzione del patrimonio dell'Associazione,
  • deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 9
Organo di Amministrazione: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
  • il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
  • la convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 48 ore prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
  • in difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
  • il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o audioconferenza.
  • il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
  • le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
  • le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero di presenti; esclusivamente in caso di parità dei voti, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci verrà conteggiato quale doppio, e pertanto si assumerà la deliberazione votata dal Presidente del Consiglio Direttivo.
  • tutti i componenti del Consiglio Direttivo debbono partecipare alle tornate del Consiglio stesso e in caso di
  • impedimento devono giustificare in tempo la loro assenza. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate, i membri del Consiglio Direttivo possono decidere a maggioranza di revocare la carica al consigliere assente.
  • di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione

Art.10

Consiglio Direttivo: competenze
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo e tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi, ed in particolare ha il compito di:
  • redigere il bilancio di esercizio (o il rendiconto di cassa qualora ne ricorrano i requisiti previsti dall'art.13 del CTS), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
  • redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • nominare il Vicepresidente e la Segreteria organizzativa dell'Associazione;
  • decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
  • deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  • decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni, assume e licenzia personale, determinandone le retribuzioni;
  • ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  • curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  • deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  • adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;
  • adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
  • attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 11

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
La carica di Consigliere si perde per:
  • dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  • sopraggiunte cause di incompatibilità previste del presente Statuto;
  • perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, che rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, scegliendo tra gli associati dell'ente, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 12
Segreteria Organizzativa
La Segreteria Organizzativa della Associazione è nominata da Consiglio Direttivo della Associazione.
La Segreteria Organizzativa supporta in generale i vari Organi della Associazione e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, sulla base degli incarichi conferiti. Tra la varie mansioni:
  • disbriga le pratiche amministrative per conto della Associazione;
  • propone al Consiglio Direttivo il calendario delle attività;
  • cura l'organizzazione degli eventi e delle manifestazioni approvate dal Consiglio Direttivo;
  • mantiene i contatti telefonici e email con gli associati e con i vari interlocutori della Associazione;
  • gestisce i rapporti con i fornitori della Associazione;
  • segue le pratiche relative ai soci morosi e ne fornisce il relativo elenco al Consiglio Direttivo;
  • supporta gli organi della Associazione e fornisce loro la documentazione necessaria per le rispettive attività.

Art.13

Il Presidente: poteri e durata in carica
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  • firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  • curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  • convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
  • previa approvazione del Consiglio Direttivo che valuta la compatibilità con la situazione economicp-finanziaria della Associazione, può assumere personale e/o stabilire compensi specifici per determinate attività organizzative;
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.14
Cause di decadenza e sostituzione del Presidente
La carica di Presidente si perde per:
  • dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  • sopraggiunte cause di incompatibilità, previste da presente Statuto;
  • perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 15
Organo di Controllo
L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS.
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16
Organo di Revisione
Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile, al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del CTS l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17
Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18
Divieto di distribuzione degli utili
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19
Risorse economiche
1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  • proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del CTS;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e di altre norme competenti in materia.

Art. 20

Bilancio di esercizio e rendiconto di cassa
L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che coincide con l'anno solare.
Qualora ne ricorrano i requisiti previsti dal CTS l'Associazione può redigere un semplice rendiconto di cassa.
Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Art. 21
Bilancio sociale e informativa sociale
Se ricorrono i requisiti previsti dal CTS l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricorrono i requisiti previsti dal CTS l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 22
Libri sociali e registri
L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
  • -libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
  • -libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
  • -libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • -libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo , qualora questo sia stato nominato, tenuto a cura dello stesso;
  • -libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato, tenuto a cura dello stesso;
  • -libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono
  • -l'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 23

Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 24
Lavoratori
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del CTS.

Art. 25
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del CTS;
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 26
Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Art. 27

Controversie: Arbitrato - Foro Competente
In caso di controversie tra l'Associazione e uno o più soci di essa, tra soci, e tra soci ed organi amministrativi dell'Associazione, riguardanti la vita e le attività dell'Associazione stessa, le parti ricorreranno a un collegio arbitrale, ove ciascuna parte nominerà il proprio arbitro, e i due arbitri nominati provvederanno alla nomina di un terzo. In caso di disaccordo, il Presidente del tribunale di Milano nominerà il terzo arbitro, che in ogni caso avrà funzioni di Presidente. Le spese relative all'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diverso accordo in sede di arbitrato stesso, e l'arbitrato adotterà il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Rimane inteso che per qualsivoglia controversia derivante il mancato pagamento della quota associativa ovvero qualsivoglia credito vantato dall'associazione nei confronti di un socio, l'Associazione potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, al fine di ottenere il recupero del credito. In tal caso, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria sarà competente in una eventuale fase contenziosa instaurata in via sommaria e/o in via d'urgenza e/o in via ordinaria. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Milano.